Posto che, secondo l'interpretazione (senz'altro da condividere) della Corte di Cassazione, il quarto comma dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, va inteso nel senso che, una volta concessa l'autorizzazione, spetta allo stesso collegio speciale previsto dal successivo art. 7 (il quale ha già compiuto le indagini preliminari che hanno, poi, dato luogo al procedimento svoltosi dinanzi all'Assemblea della Camera competente per la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere), continuare il procedimento secondo le norme vigenti, ne consegue che, in aderenza al detto disposto, il secondo comma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1989, n. 219, il quale statuisce che, in caso di concessione dell'autorizzazione a procedere, "il collegio provvede, senza ritardo, a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica", deve essere inteso nel senso che tale trasmissione degli atti dal collegio al pubblico ministero avviene non perché questi provveda "allo svolgimento di tutta l'attività conseguente alla concessa autorizzazione", ma perché partecipi all'attività spettante al collegio esercitando i suoi poteri. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 219 del 1989, sollevata in riferimento all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989).
Art. 90 cost. · Art. 3 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione · Art. 9 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione