Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione. Nei casi di cui al comma 1 il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

Testo vigente dal 6 giugno 1989

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/2002

    Questione infondata
    24 aprile 2002

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione. Il dubbio di costituzionalità prospettato circa la sovrapposizione nel medesimo organo giudiziario della funzione di giudice dell’udienza preliminare con quella di organo delle indagini preliminari, competente a disporre l’archiviazione e, in mancanza, a richiedere all’Assemblea parlamentare l’autorizzazione a procedere discende da un presupposto interpretativo erroneo, atteso che l’obiettiva incertezza derivante dalla lettera della legge e dall’intenzione del legislatore, induce a far prevalere le ragioni sistematiche e a ritenere che, una volta concessa l’autorizzazione dall’Assemblea parlamentare, nella forma prevista dal comma 3 dello stesso art. 9, gli atti siano restituiti al collegio che a essa li aveva inviati, affinché il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie, vale a dire per impulso del pubblico ministero e davanti agli ordinari organi giudicanti competenti. - Cfr. sentenza n. 265/1990.

    Art. 90 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 111 cost.

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  • Sentenza n. 265/1990

    Questione infondata
    25 maggio 1990

    Posto che, secondo l'interpretazione (senz'altro da condividere) della Corte di Cassazione, il quarto comma dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, va inteso nel senso che, una volta concessa l'autorizzazione, spetta allo stesso collegio speciale previsto dal successivo art. 7 (il quale ha già compiuto le indagini preliminari che hanno, poi, dato luogo al procedimento svoltosi dinanzi all'Assemblea della Camera competente per la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere), continuare il procedimento secondo le norme vigenti, ne consegue che, in aderenza al detto disposto, il secondo comma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1989, n. 219, il quale statuisce che, in caso di concessione dell'autorizzazione a procedere, "il collegio provvede, senza ritardo, a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica", deve essere inteso nel senso che tale trasmissione degli atti dal collegio al pubblico ministero avviene non perché questi provveda "allo svolgimento di tutta l'attività conseguente alla concessa autorizzazione", ma perché partecipi all'attività spettante al collegio esercitando i suoi poteri. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 219 del 1989, sollevata in riferimento all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989).

    Art. 90 cost. · Art. 3 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione · Art. 9 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-06-05;219~art3 · fonte su Normattiva