Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 6 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-05;219~art6 · fonte su Normattiva