I corsi abilitanti, sia speciali che ordinari, previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge perseguono le finalita' stabilite dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. Il loro svolgimento e' regolato dalle norme contenute nella legge sopra citata.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
