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Le provvidenze di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze e il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamita'. In tal caso il cumulo e' consentito solo per il prestito di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma. E' fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004
