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Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche registratesi nella azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subito, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata. Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie e' determinato secondo parametri che sono fissati d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-10-15;590~art9 · fonte su Normattiva