Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che, per qualsiasi motivo, siano esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi un periodo di tempo corrispondente alle ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-05-21;556~art11 · fonte del testo