Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986. Leggi il testo vigente →

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualita' di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto; essi possono, pero', far domanda, previa rinunzia al grado raggiunto, di partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica di ruolo diverso da quello naviganti. In tal caso i dimessi possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni, in attesa di essere avviati ai corsi allievi ufficiali anzidetti. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo ufficiale pilota di complemento e' considerato utile agli effetti del compimento della ferma di leva. Coloro che intendessero concorrere all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a giudizio del Ministro per la difesa, essere rimessi a loro domanda e previa rinunzia al grado raggiunto, a disposizione dei distretti militari.

Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-05-21;556~art6 · fonte del testo