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Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi dell'art. 8 hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennita' mensile di aeronavigazione.
Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 9 ottobre 1980
