Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1980 al 15 giugno 1986. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 settembre 1980, n. 574
1La L. 30 settembre 1980, n. 574 ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che i premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, sono elevati al 15 percento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1980 al 15 giugno 1986
