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Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.
Testo in vigore dal 11 aprile 1985 al 9 ottobre 2010
