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L'anzianita' relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, reclutati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 5, e dei sottotenenti reclutati ai sensi della presente legge, aventi pari anzianita' assoluta, e' determinata in base alla media dei risultati finali degli esami del terzo anno accademico. A parita' di media hanno la precedenza i sottotenenti reclutati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 11 aprile 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-04-04;123~art7 · fonte del testo