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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 aprile 1985 al 9 ottobre 2010
