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Agli ufficiali in servizio permanente, del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza, del Servizio di amministrazione dell'Esercito, provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1965-1966, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella B allegata alla presente legge ed alle condizioni stabilite dall'articolo 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facolta', al terzo anno di corso della facolta' di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 5 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1095~art2 · fonte del testo