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Ai sensi e per gli effetti indicati nei precedenti articoli, il riconoscimento degli esami di cui agli articoli stessi e' subordinato al possesso, da parte dell'interessato, all'atto dell'immissione nell'Accademia, del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di laurea prescelto, ed altresi' alla condizione che i relativi insegnamenti risultino essere stati impartiti da docenti universitari, con programmi analoghi a quelli universitari e approvati, a seconda della rispettiva competenza, con decreto del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 5 giugno 1991
