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((La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare e' di dodici mesi. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attivita' operativa. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva e' di quindici mesi)).

Testo in vigore dal 30 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art1 · fonte su Normattiva