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La ferma di leva e': per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici; per la Marina di mesi diciotto. Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva e' stabilita in 18 mesi.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 30 gennaio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art1 · fonte su Normattiva