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Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all'articolo precedente sino a quello della verifica di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto, del Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all'iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010
