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Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le forze armate o corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate o corpi armati dello Stato non e' computabile nella ferma di leva.
Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010
