Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 359/1995

    Questione infondata
    24 luglio 1995

    È infondata, in riferimento agli artt. 3, 34 e 52 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede, per lo studente che frequenti un corso universitario o equipollente, il quale abbia già ottenuto in precedenza di ritardare per più di due anni il servizio militare, la possibilità di ottenere nuovamente il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al compimento dei limiti di età indicati nel primo comma del medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento del ventiduesimo anno di età. Invero la norma impugnata e le disposizioni connesse, nel contemperamento tra i due principi (entrambi di dignità costituzionale) della tutela della istruzione e della difesa della Patria, perseguono l'obiettivo di coordinare la possibilità del rinvio della leva alle effettive necessità degli studi e di evitare una lievitazione dell'età media dei giovani sotto le armi. A tal fine è concessa ad ogni cittadino impegnato negli studi il rinvio della prestazione militare, ma esso è ragionevolmente subordinato alla condizione generale che sia utile per terminare il corso di studi (secondari o universitari), entro un determinato limite di età (fissato al ventiduesimo anno per la scuola secondaria superiore, e dal ventiseiesimo al trentesimo anno per gli studi universitari). Sono inoltre stabiliti altri requisiti di merito sia per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi a quelli universitari, sia per il completamento, anno per anno, di questi ultimi. Sotto il primo profilo si è ritenuto necessario che lo studente non abbia già ottenuto, per completare il corso di istruzione secondaria, un rinvio, per più di due anni, del servizio di leva: requisito questo rientrante nella discrezionalità del legislatore e non irragionevole, dal momento che anche per il proseguimento degli studi universitari è richiesto un requisito di effettività degli studi attestato da esami sostenuti. Non sussiste pertanto alcuna disparità di trattamento tra studente medio e studente iscritto all'università, ma che abbia ottenuto più di due rinvii, perché ad entrambi è concessa (o lo è stata) la possibilità di completare gli studi medi superiori, mentre, per quest'ultimo, proseguire gli studi universitari fino al ventiduesimo anno non risulterebbe di alcun vantaggio pratico, non potendo comunque portarli a termine. Ne' è ravvisabile violazione degli artt. 34 e 52 Cost., perché in modo non irragionevole la disciplina denunciata individua un non facile equilibrio, utilizzando anche requisiti di merito, tra l'interesse del cittadino a raggiungere i gradi più elevati nello studio ed il dovere di assolvere al servizio di leva. red.: A. Franco

    Art. 3 cost. · Art. 34 cost. · Art. 52 cost. · Art. 19 Nuove norme per il servizio di leva

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art19 · fonte su Normattiva