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Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volonta' degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 22, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva e' in corso al momento della domanda. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dai consigli di leva.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art26 · fonte su Normattiva