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Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non puo' superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.
Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 30 gennaio 1987
