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Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non puo' superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1986, n. 958

2

La L. 24 dicembre 1986, n. 958 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 30 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art36 · fonte su Normattiva