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Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non puo' superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1986, n. 958
2La L. 24 dicembre 1986, n. 958 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
