L'aliquota di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, e' elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva. Per gli stessi casi del precedente comma:

  • a)viene sostituita, alla tabella di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1951, n. 1352, quella allegata alla presente legge, che indica gli importi degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilita' a favore dei superstiti aventi diritto;
  • b)e' elevato da lire 3000 a lire 5100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127;
  • c)e' concessa, come parte integrante dell'assegno vitalizio, una rendita vitalizia costante di annue lire 30.000 per gli assegni diretti e lire 27.000 per quelli indiretti o di riversibilita', che assorbe l'assegno temporaneo di contingenza di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art15 · fonte del testo