Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennita' di buonuscita, e' ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1 luglio 1956. L'aliquota di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' e', nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 48 del citato testo unico.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373

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Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da, prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e' elevata, nei confronti dei dipendenti il cui provvedimento di cessazione dal servizio abbia effetto dal 1 gennaio 1965 o successivamente, nonche' dei loro aventi diritto, ad un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili".

Testo vigente dal 1 maggio 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1957 al 1 maggio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373

    Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da, prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e' elevata, nei confronti dei dipendenti il cui provvedimento di cessazione dal servizio abbia effetto dal 1 gennaio 1965 o successivamente, nonche' dei loro aventi diritto, ad un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art12 · fonte del testo