Per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 15 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1 luglio 1956. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1 luglio 1956, previsto per la corrispondente qualifica dagli ordinamenti delle carriere dei personali statali, vigenti a tale data. Per l'iscritto non appartenente alle categorie dei personali riguardate dai predetti ordinamenti, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art16 · fonte del testo