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Le disponibilita' esistenti sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 11.550 milioni. La somma di lire 11.550 milioni verra' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969. L'annualita' da versare al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, e' ridotta per l'anno finanziario 1970 di lire 22.950 milioni e la relativa disponibilita' viene destinata alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970.
Testo in vigore dal 5 maggio 1969 al 22 dicembre 2008
