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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede quanto a lire 11.550 milioni con le entrate di cui al precedente articolo e quanto a lire 5.000 milioni con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 maggio 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-04-21;162~art11 · fonte del testo