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Il Ministro per la pubblica istruzione presentera' ogni anno, unitamente allo stato di previsione del proprio Ministero, una relazione dalla quale risulti il numero di assegni distribuiti per ogni universita' e per ogni corso di laurea, il numero delle domande, il numero di mancate conferme, ed ogni altro elemento utile a giudicare circa l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 5 maggio 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-04-21;162~art12 · fonte del testo