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Entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facolta', gli assegni vengono conferiti su domanda degli interessati, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:
- 1)conferma degli assegni agli studenti che ne hanno gia' fruito nel precedente anno accademico, sempreche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e nelle condizioni economiche di cui ad uno dei successivi numeri 2) o 3) del presente articolo;
- 2)attribuzione agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare;
- 3)attribuzione delle somme eventualmente non utilizzate in base ai precedenti punti 1) e 2), agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue, ovvero le lire 1.500.000 nel caso di redditi di lavoro dipendente, rispettivamente aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di eta', qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Sono altresi' considerati appartenenti alla famiglia di provenienza, fino al raggiungimento della medesima eta', gli studenti universitari coniugati che si trovino nelle predette condizioni economiche.
Testo in vigore dal 5 maggio 1969 al 22 dicembre 2008
