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Hanno titolo per fruire degli assegni di cui alla presente legge gli studenti che: abbiano superato gli esami di maturita' o di abilitazione; ovvero, se si iscrivono al secondo anno, abbiano superato, entro la sessione estiva, almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda piu' di due; ovvero, se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo, abbiano completato entro la stessa sessione estiva tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame qualora il piano di studi non ne preveda piu' di due. Qualora gli assegni disponibili siano stati conferiti a tutti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dai punti 1) e 2) del precedente articolo, sara' pubblicato un elenco di coloro che abbiano fruito del predetto conferimento. In caso diverso sara' compilata e pubblicata una graduatoria sulla base delle seguenti disposizioni:
- 1)per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso, in base alla valutazione, calcolata fino al millesimo, riportata negli esami di maturita' o di abilitazione;
- 2)per gli studenti dei corsi successivi al primo, sulla base della media, calcolata sino al millesimo, dei voti riportati dal candidato negli esami richiesti a norma del primo comma del presente articolo. Con le stesse modalita' si procede anche per gli assegni di cui al punto 3) del precedente articolo 2. Ai fini della graduatoria, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori. A parita' di merito l'assegno e' conferito, nell'ipotesi considerata dal punto 2) del precedente articolo, anzitutto allo studente con famiglia propria e, successivamente, al piu' anziano di eta'; e, nell'ipotesi prevista dal punto 3) del predetto articolo, allo studente appartenente alla famiglia con minore reddito. Le graduatorie sono approvate dal preside della facolta'.
Testo in vigore dal 5 maggio 1969 al 22 dicembre 2008
