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Le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono destinate, dal consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, ad assegni di studio per studenti frequentanti altre facolta' della stessa universita' che si trovino nelle condizioni previste successivamente dai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 e siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3. Le somme ulteriormente non impiegate come stabilito nel comma precedente, verranno destinate dal consiglio dell'opera universitaria a fini di assistenza universitaria.
Testo in vigore dal 5 maggio 1969 al 22 dicembre 2008
