Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1969 al 22 dicembre 2008. 237 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformita' della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 4 della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle universita' ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dal precedente articolo 4, divide tra le universita' e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui al precedente articolo 1. Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna universita' o di istituti di istruzione universitaria ripartisce, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facolta' per i singoli corsi di laurea. Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge a studenti che non abbiano gia' ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso. Nella prima applicazione della presente legge, il precedente termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda, e' prorogato, per i nuovi assegni, fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-04-21;162~art7 · fonte del testo