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Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) gia' intrapreso in applicazione delle leggi 9 luglio 1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9; 28 gennaio 1960, n. 31, e 31 ottobre 1966, n. 952, il limite del contributo di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e' modificato come segue: "La spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potra' superare la somma di lire 7.000.000". Entro il limite di tale importo e' fissata la spesa oltre la quale deve essere effettuato il versamento in un'unica soluzione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952. Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna puo' corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso.

Testo in vigore dal 7 maggio 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;168~art1 · fonte del testo