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I proprietari che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito della concessione del contributo statale a norma della legge 31 ottobre 1966, n. 952, hanno diritto ad ottenere la riliquidazione del contributo fino a compensare, entro il nuovo limite massimo previsto dall'articolo precedente, la differenza in piu' del costo di costruzione da accertarsi dall'ufficio del genio civile.

Testo in vigore dal 7 maggio 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;168~art2 · fonte del testo