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Per gli adempimenti previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma. I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.
Testo in vigore dal 7 maggio 1973 al 22 dicembre 2008
