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All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 7 maggio 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;168~art7 · fonte del testo