Art. 4 — Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni
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Le variazioni dei programmi di investimento, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 9 della presente legge, che non mutino gli obiettivi dei programmi e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle societa' e previa presentazione di apposita fideiussione, puo' liquidare fino all'80 per cento dei contributi concessi ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge nonche' degli articoli 7 e 9 della presente legge e previo recupero delle anticipazioni gia' erogate. Al fine dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nonche' dagli articoli 7 e 9 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa e' disposta con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa notifica del progetto di intervento alla Commissione delle Comunita' europee emana i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge, entro sessanta giorni dalla delibera del CIPI.
Testo in vigore dal 7 agosto 1990 al 26 giugno 2012
