Art. 5 — Ricerca di base
Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991.
Testo vigente dal 7 agosto 1990
