Art. 8 — Attività all'estero
Per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e modificato dalla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1991.
Testo vigente dal 7 agosto 1990
