Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonche' dall'articolo 3 della presente legge, gia' avviate e per l'avvio di nuove iniziative anche sulla base dei risultati della ricerca di base, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991.

Testo vigente dal 7 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;221~art6 · fonte su Normattiva