Art. 6 — Ricerca e sviluppo
Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonche' dall'articolo 3 della presente legge, gia' avviate e per l'avvio di nuove iniziative anche sulla base dei risultati della ricerca di base, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991.
Testo vigente dal 7 agosto 1990
