Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Art. 15 — Attuazione dei piani
La responsabilita' dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali e' affidata al Ministero dei lavori pubblici. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.
Testo vigente dal 8 agosto 1967
