capo III — ESECUZIONE DEI PROGRAMMI
- Art. 13 — Fornitura dell'area
- Art. 14 — Scelta e vincolo delle aree
- Art. 15 — Attuazione dei piani
- Art. 16 — Affidamento in concessione delle opere
- Art. 17 — Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica
- Art. 18 — Progettazione delle opere in concessione
- Art. 19 — Progettazione delle opere in esecuzione diretta
- Art. 20 — Approvazione dei progetti
- Art. 20-bis
- Art. 21 — Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata
- Art. 22 — Appalto-concorso
- Art. 23 — Appalto-concorso obbligatorio
- Art. 24 — Collaudo e consegna delle opere
- Art. 25 — Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche
- Art. 26 — Interventi urgenti
- Art. 27 — Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta
- Art. 28 — Sperimentazione di edilizia scolastica
- Art. 29 — Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie
- Art. 30 — (Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie) La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie. La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dallo articolo 12 della legge 1 giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per lo arredamento delle scuole elementari. La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi
- Art. 31 — Ispettori centrali per l'edilizia scolastica