Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

Art. 25 — Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche

Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 250 milioni di lire e' competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il Comitato stesso si riunira' nella seguente composizione ridotta: il provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede; il sovrintendente dell'Ufficio, scolastico regionale o interregionale; il direttore della Ragioneria regionale dello Stato; il dirigente la sezione urbanistica del Provveditorato regionale; il dirigente la sezione per l'edilizia scolastica del Provveditorato regionale; un ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche; l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile nella cui circoscrizione deve essere eseguita l'opera; il provveditore agli studi della Provincia in cui la opera deve essere eseguita; l'avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditore e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato; due esperti designati dal Ministro per la pubblica istruzione. Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparata. Il Comitato di cui al primo comma e' costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art25 · fonte su Normattiva