Art. 41 — Autorizzazione all'acquisto di edifici
In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza, il rettore, o il legale rappresentante dell'istituzione interessata, puo' chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 33. In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quinquennale dell'Universita' o dell'istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo d'acquisto. Nulla e' variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.
Testo vigente dal 8 agosto 1967
