Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Art. 5 — Compiti del Comitato centrale
Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:
- 1)indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorita';
- 2)elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;
- 3)esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;
- 4)verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti. Il Comitato centrale e' assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Testo vigente dal 8 agosto 1967
