Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

  • 1)indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorita';
  • 2)elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;
  • 3)esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;
  • 4)verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti. Il Comitato centrale e' assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art5 · fonte su Normattiva