Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Art. 4 — Comitati per l'edilizia scolastica
Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:
- a)presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;
- b)presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti i estenda a piu' Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.
Testo vigente dal 8 agosto 1967
