Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

  • a)presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;
  • b)presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti i estenda a piu' Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art4 · fonte su Normattiva