Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge e' autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato "Prestito per l'edilizia scolastica", da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970 e di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1971. L'emissione puo' avere luogo anche in piu' riprese nel corso di ogni esercizio. Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art52 · fonte su Normattiva