Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1967 al 1971, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge. Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente articolo 52 i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti articoli 32 e 34.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art59 · fonte su Normattiva