1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purche' dalla documentazione esibita risulti l'impossibilita' o la capacita' gravemente ridotta di deambulazione." 2. Il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 15 del 1991 e' sostituito dal seguente: "2. Nei comuni ripartiti in piu' collegi senatoriali o in piu' collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in piu' collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali e' compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso e' iscritto".

Testo vigente dal 6 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-04;277~art8 · fonte su Normattiva