Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 1 — Obiettivo e campo di applicazione della legge

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Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art1 · fonte su Normattiva